Centralità della progettazione per assicurare la qualità delle opere pubbliche. Con questo obiettivo il nuovo Codice Appalti mira a correggere gli errori del passato dettando una serie di regole con cui i progettisti devono ora confrontarsi.

Nelle gare bandite da questo momento in poi non potrà più andare il progetto preliminare, ma quello definitivo. In questo modo si eviterà che eventuali imprevisti facciano lievitare i costi e i tempi dei lavori. Per questo motivo cambiano anche le regole del concorso di progettazione, che sarà utilizzato più di quanto è stato fatto fino ad ora.

Ma non solo, perché i servizi di progettazione assorbono l’impatto dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che entro certi limiti diventa obbligatoria e non sarà più una scelta della Stazione Appaltante.

Ai progettisti e alle Amministrazioni, poi, viene implicitamente chiesto di aggiornarsi. Il Codice inizia infatti a parlare di BIM, che da un avvio facoltativo diventerà obbligatorio con tempi e modi da definire.

Resta qualche incertezza sui compensi a base di gara. Il nuovo Codice non prevede che si debba prendere come riferimento il DM Parametri. Le Stazioni Appaltanti avranno quindi un certo margine di discrezionalità.

Concorsi di progettazione

Il concorso di progettazione deve essere bandito obbligatoriamente in caso diinterventi complessi o di particolare rilievo dal punto di vista architettonico o paesaggistico. Il concorso si articola in più fasi e incoraggia la partecipazione dei giovani professionisti. Alla prima fase di presentazione delle proposte possono partecipare tutti i progettisti in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

La Stazione Appaltante compie una prima scrematura scegliendo al massimo dieci soggetti, progettisti singoli o a gruppi, che parteciperanno alla seconda fase in cui sarà redatto il progetto definitivo. Almeno il 30% dei progettisti scelti deve risultare iscritto agli Albi professionali da meno di cinque anni. A questi giovani professionisti viene riconosciuto un rimborso spese pari al 50% degli importi previsti per le spese tecniche. Per gli altri professionisti il rimborso spese ammonta invece al 25%.

Affidamento degli incarichi di progettazione

I servizi di ingegneria e architettura di importo compreso tra 40 mila e 100 mila europossono essere affidati con procedura negoziata, invitando almeno cinque operatori. Sopra i 100 mila euro si deve ricorrere alla procedura aperta o ristretta.

La scelta dei progettisti cui affidare gli incarichi di importo superiore a 40 mila eurodeve avvenire utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sotto questa soglia le Stazioni Appaltanti possono anche decidere di utilizzare il criterio del prezzo più basso.

Compensi dei professionisti

Per determinare i compensi da porre a base di gara, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve approvare le tabelle dei corrispettivi,  che le stazioni appaltanti possono utilizzare a loro discrezione.

Nei bandi non ci sarà quindi nessun riferimento obbligatorio al DM Parametri. Estremizzando la situazione, questo significa che, avendo la massima libertà nel determinare i compensi, le Amministrazioni potranno richiedere anche che i servizi siano prestati in modo gratuito.

BIM

L’aggiornamento, si sa, è uno dei requisiti per essere competitivi. Ora questa regola viene messa nero su bianco anche per le Amministrazioni, chiamate a garantire una progettazione di qualità. Tra sei mesi le Stazioni Appaltanti potranno chiedere l’uso del Building information modeling (BIM) per le nuove opere e i servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni). Successivamente, si valuterà una tempistica graduale per l’uso obbligatorio del BIM in base alla tipologia delle opere e dei servizi da affidare e al loro importo.

Fonte:http://www.edilportale.com/