La base di tutta la normativa è costituita dalla scelta di puntare sulla contabilizzazione dei consumi per favorire il contenimento dei consumi energetici. Qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura (centralizzato) che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese che forniscono il servizio, di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura.

 

Invece, nei condomini e negli edifici riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura (centralizzato) che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione sempre entro il 31/12/2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi.
Quando l’uso di contatori individuali per unità immobiliare non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, si deve ricorrere all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.
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